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  • Di essere ammesso in qualità di socio alla Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai e Agricoltori di Valdieri.

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  • Di aver preso visione e acquisito conoscenza dello Statuto e del regolamento della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai e Agricoltori di Valdieri, allegato di seguito;
  •  Di accettare, condividere i contenuti e le finalità senza riserva alcuna dello Statuto e del regolamento della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai e Agricoltori di Valdieri;

 

STATUTO della "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DEGLI OPERAI E DEGLI AGRICOLTORI" di VALDIERI

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI.

ART. 1 -  E' costituita una società di mutuo soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886 numero 3818, denominata: "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DEGLI OPERAI E DEGLI AGRICOLTORI" di VALDIERI.

ART. 2 - La Società ha sede legale in VALDIERI (CN), Via Grandis numero 2.

La Società, con delibera assunta dagli organi competenti ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie e succursali in tutto il territorio del Comune di Valdieri (CN) e dei Comuni limitrofi.

La società ha durata perpetua.

ART. 3 - La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e di lucro: afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla legge 15 aprile 1886 numero 3818.

La società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi di mutualità

In particolare essa potrà:

  1. a) svolgere attività di previdenza integrativa e di assistenza, in caso di malattia o morte dei propri soci, a favore dei familiari a proprio carico, stipulando, se del caso, convenzioni con altre società di mutuo soccorso o con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private; 
  2. b) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative, anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati; 
  3. c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio.

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c) del presente articolo la società potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente statuto.

In particolare la società potrà:

  1. a) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
  2. b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;
  3. c) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali.

I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali nonchè i dettagli funzionali della Società sono esplicati nel regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione

TITOLO II

SOCI

CAPO I

SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE.

ART. 4 - Il numero dei soci, d'ambo i sessi, è illimitato.

Possono essere soci ordinari della società le persone fisiche che siano lavoratori autonomi o dipendenti, pensionati, casalinghe e studenti di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni, domiciliati nel Comune dove la S.M.S. ha sede legale e i residenti nei Comuni della Regione Piemonte, di altre regioni o stati europei.

Possono aderire alla Società come membri onorari, o benefattori, le persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione, hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Società o intendono favorire gli scopi della Società dando un contributo e un sostegno.

ART. 5 - Chi desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, comunicando cognome e nome, codice fiscale, qualifica, luogo, data di nascita e residenza, accompagnata da controfirma di un socio ordinario.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda.

La delibera di ammissione diventa operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che il richiedente abbia effettuato il versamento della quota sociale.

L'ammissione alla società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ART. 6 - I soci ordinari devono versare la quota sociale, le tasse di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote sono nominative, intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci ordinari hanno diritto alle prestazioni previste dall'articolo 3 del presente Statuto Sociale, a partecipare e a votare nelle assemblee e a quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente statuto.

ART. 7 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

CAPO II

MODI DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ART. 8 - RECESSO - II socio può recedere dalla società con preavviso di mesi tre (3), mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 9 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

  1. a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione. nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
  2. b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; 
  3. c) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
  4. d) che, ai sensi dell'articolo 2043 Codice Civile, cagioni alla società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
  5. e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati contro persone o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

ART. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione dell'Arbitro

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, potranno proporre istanza scritta al- l'Arbitro, a mezzo di raccomandata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. 

ART. 11 - I soci receduti o esclusi, e gli eredi del socio defunto, non hanno diritto ad alcun rimborso della quota versata e di quanto versato alla Società.

I versamenti dei soci sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della società, né in caso di morte, recesso o esclusione dalla società, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla società.

TITOLO III

PATRIMONIO

CAPO I

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 12 - Il patrimonio della società è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria.

Dal fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell'ente e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

  1. a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
  2. b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
  3. c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;
  4. d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 aprile 1886 numero 3818, i lasciti e le donazioni che la società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

ART. 13 - L'esercizio si inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce.

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale.

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi. Nel conto spese sono annotate le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

CAPO II

QUOTE SOCIALI

ART. 14 - Le quote sociali devono essere versate con le modalità ed i tempi di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze della società.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

ORGANI SOCIALI

CAPO I

ART. 15 - Sono organi della società:

  1. a) l'Assemblea dei soci;
  2. b) il Consiglio di Amministrazione;
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Collegio dei Sindaci

CAPO II

LE ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI E SVOLGIMENTO

ART. 16 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione, a cura degli amministratori, deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione nella sede sociale o, in caso di impossibilità di utilizzo della sede sociale, altrove, purché nel territorio Italiano, e la data della prima e del la seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della società almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

In caso di assemblea straordinaria le convocazioni avverranno, sempre, anche per lettera, e in caso di convocazione per scioglimento della società per lettera raccomandata.

La convocazione dell'assemblea e la formazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari, con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione oppure dal Collegio dei Sindaci, se nominato.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci ordinari e siano intervenuti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla. discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 17 - L'Assemblea ordinaria:

  1. a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio e dei Sindaci, ove nominati;
  2. b) procede alla nomina delle cariche sociali:
  3. c) approva il regolamento interno previsto dallo Statuto:
  4. d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, ove nominati.

ART. 18 -  L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge. 

ART. 19 -  L'Assemblea ordinaria ha luogo, almeno una volta l'anno, entro i 4 (quattro) mesi ed eventualmente entro i sei (6) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, qualora particolari esigenze lo richiedano.

ART. 20 -  L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori, ai soci ordinari che ne facciano richiesta nei 10 (dieci) giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 21 - In prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Ogni socio ha un solo voto.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci ordinari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali

ART. 22 -  Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che non rivesta cariche sociali, non sia amministratore, o sindaco o dipendente della società, avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di altri 3 (tre) soci. Le deleghe debbono essere menzionate dal verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 23 - L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

САРО III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24 - Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 5

(cinque) a 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 3818/1886. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno:

- il Presidente;

- e può eleggere eventualmente uno o due Vice Presidenti;

- un Segretario.

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei consiglieri oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio può nominare un Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) consiglieri o dal Collegio dei Sindaci, ove nominato.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti presente e dal Segretario.

ART. 25 - II Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po- teri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della società, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riser- vati all'assemblea dei soci.

Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

  1. a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  2. b) redigere i bilanci consuntivi previsti dallo Statuto;
  3. c) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  4. d) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
  5. e) assumere o licenziare il personale della società;
  6. f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
  7. g) deliberare sulla partecipazione ad Enti, Consorzi, Società o organismi già costituiti o da costituire;
  8. h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
  9. i) compilare il regolamento interno ove è necessario.

ART. 26 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 Codice Civile. Tutto quanto non espressamente citato viene demandato al regolamento interno.

CAPO IV

IL PRESIDENTE

ART. 27 - II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti correnti bancari e/o  postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisce in nome e in rappresentanza della società, attesta di per sè l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 28 - La Società nominerà il Collegio dei Sindaci, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà, o qualora l'assemblea lo ritenesse opportuno. Il Collegio dei Sindaci, ove nominato, si compone di 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Supplenti, eletti dall'assemblea dei soci che nomina il Presidente, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Sindaci, ove nominato, vigila sull'amministrazione della società verificandone l'osservanza alle disposizioni stabilite dalle leggi e dallo Statuto.

I Sindaci, ove nominati, sono tenuti ad intervenire alle assemblee e possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale, ove nominato, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Alla carica di Sindaco possono essere nominati soci e non soci aventi i requisiti di legge.

Le adunanze del Collegio dei Sindaci, ove nominato, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

CAPO VI

GRATUITA' DELLE CARICHE

ART. 29 -  Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della società.

TITOLO V

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 30 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di CUNEO, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di CUNEO che provvederà alla nomina dell'Arbitro.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 31 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento della società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

In caso di scioglimento della società, il fabbricato denominato "Casa Lovera" verrà restituito al Comune di Valdieri, come risulta dagli accordi stipulati all'atto della donazione.

Il restante patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione, deve essere devoluto all'Istituto per Anziani Imberti Grandis, legittimo erede della Congregazione di Carità, o altra Società di Mutuo Soccorso.

Art. 32 - Per quanto non è previsto nel presente Statuto si osservano le prescrizioni delle leggi in vigore.

VISTO PER INSERZIONE

VALDIERI, 30 marzo 2008 (trenta marzo duemilaotto)

In originale firmato:

LOVERA STEFANO

FIORELLA BORRO NOTAIO

Registrato a Savigliano in data 10 aprile 2008 al numero 553 serie 1T con Euro ==

Copia conforme all'originale, firmato a sensi di legge, che si rilascia ad uso amministrativo.

Cavallermaggiore, 14 aprile 2008

Egregio Signore / gentile Signora, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 nonché dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 ed in relazione ai dati personali di cui la Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai ed Agricoltori di Valdieri entrerà in possesso a seguito della Sua domanda di ammissione / rinnovo a socio, La informiamo di quanto segue. 

1)   FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  -   I dati personali  raccolti con la domanda di ammissione a socio della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai ed Agricoltori di Valdieri, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito delle attività della Società, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, esclusivamente per le finalità della Società stessa, per il perseguimento degli scopi statutari, e non verranno comunicati all’esterno se non per le esigenze di coordinamento dell’attività statutarie con altre SOMS o sue articolazioni od enti di riferimento e coordinamento provinciali, regionali e/o nazionali. 


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5) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI - I dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti terzi solo ed esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 e NON saranno soggetti a diffusione. A titolo esemplificativo, i dati potranno essere comunicati: - a collaboratori espressamente autorizzati dal titolare del trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità di cui al punto 1; - al commercialista/esperto contabile incaricato dal titolare del trattamento per gli adempimenti fiscali e contabili di legge.

6) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati conferiti NON potranno essere trasferiti verso Paesi dell’UE o verso Paesi terzi senza l’espressa autorizzazione scritta da parte dell’interessato.

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI - I dati conferiti saranno conservati per l’intera durata del rapporto sociale. Una volta concluso, per qualsivoglia causa e motivo, lo stesso, i dati conferiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario per l’adempimento degli obblighi di legge (contabili, fiscali, ecc…) esistenti a carico del titolare del trattamento. Decorso tale termine i dati verranno cancellati e distrutti.

8) DIRITTI DELL’INTERESSATO - All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679. In particolare, all’interessato spettano:

-   il diritto di accesso ai dati di cui all’art. 15 del Reg. UE 2016/679;
-   il diritto di rettifica dei dati di cui all’art. 16 del Reg. UE 2016/679;
-   il diritto alla cancellazione dei dati di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679;
-   il diritto di limitazione di trattamento dei dati di cui all’art. 18 del Reg. UE 2016/679;
-   il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Reg. UE 2016/679;
-   il diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all’art. 21 del Reg. UE 2016/679;
-   il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento
    basata sul consenso prestato prima della revoca;
-   il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali con sede in
    Roma, 00186, Piazza di Monte Citorio n. 121, tel. 06/696771, fax 06/696773785, mail garante@gpdp.it, sito
    web www.gpdp.it e www.garanteprivacy.it, PEC protocollo@pec.gpdp.it);
-   i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che si riporta per esteso in nota[1].

Il titolare del trattamento si impegna ad agevolare l’esercizio dei diritti sopra menzionati da parte dell’interessato, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 12 del Reg. UE 2016/679.

9) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Titolare del trattamento è la Società di Mutuo Soccorso di Valdieri con sede in Valdieri (CN), Via A. Grandis n. 2, C.F. e P.IVA 00189770043, in persona del presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione (mail: somsvaldieri@gmail.com; PEC:  somsvaldieri@pec.it).

[1] Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
  1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  2. a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., nonché degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, e in  conformità a quanto disposto dall’ art.13 del Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali, con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese nel corso di eventi, la Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai ed Agricoltori di Valdieri in qualità di titolare illustra sinteticamente come verranno utilizzate eventuali immagini e riprese contenuti nella sua estesa domanda  a socio e quali sono i diritti che il sottoscrittore  della autorizzazione  ha in questo ambito.

1)  Riprendere e/o fotografare il socio da parte dei Responsabili della Società Operaia o anche da parte di una persona terza, specificamente autorizzata dagli Organizzatori in occasione dell’evento stesso;

2) Utilizzare le foto e/o video di cui al punto che precede per la realizzazione di: album fotografici, locandine, volantini, flyer, altro materiale grafico o video.

3) Pubblicare le foto e/o video di cui al punto 1) sul sito web www.somsvaldieri.it, sui rispettivi profili social Facebook e Instagram e sui rispettivi canali Youtube al fine di consentire la divulgazione di eventi e l’illustrazione di iniziative e attività svolte dalla Soms.

4) Conservare le suddette foto e/o video negli archivi preposti;

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7) In merito alle riprese/foto in parola si specifica che se ne vieta tassativamente l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore ritratto e/o per fini diversi da quelli sopra indicati.

8) La presente liberatoria è rilasciata a titolo gratuito e senza limiti di tempo.

8) La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo somsvaldieri@gmail.com. La revoca avrà effetti futuri, salvi gli usi già posti in essere in base alla presente.

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